Categoria » Varie
Tenere il Tfr in azienda frutta l'1,5% medio annuo contro un rendimento della previdenza complementare che può arrivare al 7% e toccare punte anche del 12-13% - Esiste un fondo pensione per ogni esigenza: da quelli che investono molto in azioni e che puntano a rendimenti più elevati a quelli a basso rischio - Come orientarsi e scegliere la soluzione giusta
Tanti anni di duro lavoro per poi arrivare a un'onesta pensione. In futuro potrebbe non essere così. Infatti, a partire dagli anni '90 il nostro sistema pensionistico è stato profondamente modificato e pertanto le future pensioni saranno decisamente più basse rispetto a quelle di oggi. Dunque è bene che si adottino sin da adesso le giuste contromosse per non dover affrontare la vecchiaia con il solo assegno della previdenza pubblica.
Un'idea da prendere seriamente in considerazione è quella di ricorrere alla previdenza complementare. Quello della previdenza integrativa è un capitolo molto importante: attraverso la previdenza complementare si accantonano parte dei risparmi durante la vita lavorativa. Una volta ottenuto il diritto alla pensione, i risparmi accantonati anno dopo anno andranno a formare la pensione aggiuntiva a quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria.
Trasferire il Tfr in un fondo pensione, anzichè lasciarlo nell'azienda in cui si lavora, finora ha garantito rendimenti decisamente migliori. Limitandosi ai rendimenti del 2014, si nota come sia stato un anno estremamente positivo con rendimenti superiori al 7%. Un dato che, raffrontato con l'1,5% medio di rendimento del Tfr in azienda, parla da solo. Ecco allora una classifica sui migliori fondi pensione degli ultimi cinque anni che può essere utile a chi voglia lanciarsi su questa, ormai indispensabile, forma di previdenza.
I rendimenti variano soprattutto in base alla tipologia di investimenti effettuati. Ogni fondo pensione propone ai propri iscritti più profili: quelli a basso rischio investono prevalentemente sul mercato obbligazionario; in genere ci sono poi un profilo più equilibrato (metà azioni e metà obbligazioni) e un altro più aggressivo, prevalentemente azionario. Tutti i profili hanno battuto il rendimento del Tfr aziendale ma, certamente, i più reddititzi si sono rivelati quelli azionari. Ci limitiamo a questi ultimi per una sintetica Top 5 realizzata consultando l'elenco dei rendimenti pubblicato da Covip, l'organismo pubblico di controllo sui fondi pensione.
FONDI NEGOZIALI
Sono quei fondi istituiti per categorie di lavoratori, spesso nell'ambito della contrattazione nazionale. La parte del leone la fa il Fondosanità che negli ultimi cinque anni ha avuto un rendimento del 9,67%. Dietro ci sono il fondo pensione Mediafond, seguito da Fondaereo, Fopen e Previmoda. Tutti e cinque hanno garantito rendimenti superiori al 9% e in tutti i casi si tratta di fondi che investono prevalentamente sul mercato azionario.
FONDI APERTI
Si tratta di fondi pensione complementari offerti da banche, società di gestione del risparmio (SGR), assicurazioni, società di intermediazione mobiliare (SIM). Qui è Allianz a guidare la classifica degli azionari con ben due fondi presenti fra i primi cinque posti. Il migliore è il fondo pensione Insieme (95% in azioni) che negli ultimi cinque anni ha avuto un rendimento dell'11,74%. Fanno parte della top five dei fondi aperti anche il fondo Allianz Previras, Arca Previdenza, Creditras Vita Unicredit e il fondo pensione Giustiniano di Intesa San Paolo. I cinque fondi pensione sopracitati hanno in comune la peculiarità di investire prevalentemente in azioni con percentuali comprese tra l'80 e il 95%.
PIANI INDIVIDUALI DI PREVIDENZA (PIP)
Si va ben oltre il rendimento medio del 12% nei casi dei migliori cinque piani individuali di previdenza. Questa tipologia di fondi pensione, istituiti principalmente da imprese di assicurazione, ha costi più alti, ma ha registrato nei cinque anni i migliori rendimenti medi nel confronto fra le tre tipologie di previdenza complementari. Anche in questo caso la partita si gioca tutta sul fronte degli investimenti in azioni. Infatti, la percentuale di azioni dei migliori cinque Pip varia tra il 90 e il 100%. Il miglior piano individuale di previdenza degli ultimi cinque anni è stato il Modus Vita equity America di BCC con un rendimento del 16,43%. Seguono Lva azionario Usa previdenza di GenertelLife, due differenti piani individuali Ev Strategia internazionale di Cattolica Previdenza e Global Equity Previ di Intesa SanPaolo.
COSA VERSARE IN UN FONDO PENSIONE?
La via maestra, favorita dalla legge con benefici fiscali, è quella di versare all'interno del fondo pensione il proprio Tfr o anche di aggiungere al Tfr una somma del proprio stipendio. Un lavoratore del settore privato che entra nel mercato del lavoro ha sei mesi di tempo per pensare come utilizzare il proprio trattamento di fine rapporto (Tfr), poi dovrà decidere se lasciare il Tfr in azienda oppure destinarlo a un fondo pensione. E' l'azienda, in questo caso, a farsi carico dei versamenti. Un dipendente pubblico può destinare il proprio Tfr a un fondo complementare soltanto se esiste il fondo pensione di riferimento per la sua categoria.
SI PUO' DECIDERE DI SPOSTARE IL TFR IN UN FONDO PENSIONE IN UN SECONDO MOMENTO?
Sì, un dipendente, in ogni momento può decidere di destinare a un fondo pensione il proprio Tfr futuro. Il Tfr maturato fino a quel momento resta presso il datore di lavoro e sarà liquidato al termine del rapporto lavorativo. Ad esempio, se un dipendente decide di lasciare per i primi 5 anni il suo Tfr in azienda e successivamente opta per un fondo pensione al termine dei suoi 30 anni di lavoro nell'azienda otterrà dal proprio datore di lavoro la somma relativa al Tfr dei primi 5 anni mentre il Tfr accumulato nei 25 anni successivi sarà nel suo fondo pensione.
PERCHE' OPTARE PER UN FONDO PENSIONE ANZICHE' TENERE IL TFR IN AZIENDA?
QUALI SONO I VANTAGGI DEL FONDO PENSIONE?
Chi aderisce al fondo pensione ha più vantaggi rispetto a coloro che mantengono il Tfr in azienda. Ad esempio, chi volesse chiedere un anticipo del Tfr al proprio datore di lavoro può fare altrettanto con il fondo pensione. Nel caso del fondo pensione l'aderente ha diritto di richiedere una quota di quanto è stato versato come anticipazione del Tfr. L'unica clausola è di tipo temporale visto che per richiedere l'anticipo devono essere trascorsi almeno 8 anni. è possibile richiedere fino al 75% di anticipo nei casi di spese sanitarie o acquisto della prima casa. Inoltre, c'è anche l'opportunità di poter ottenere un anticipo della somma versata nel fondo pensione per motivi non riconducibili ai due casi sopracitati fino al 30% dei contributi versati nel fondo pensione.
Ma i vantaggi sono, in particolare, di natura fiscale. Infatti, bisogna evidenziare che il Tfr che si versa per la pensione integrativa è tassato con un'aliquota agevolata. Come indica a FIRSTonline il responsabile ufficio Vita, Salute e Studi demografici dell'ANIA, Carlo Conforti, la rendita "verrà tassata con una aliquota del 15% che si riduce all'aumentare degli anni di partecipazione. In particolare a partire dal 16° anno di partecipazione al fondo l'aliquota del 15% si ridurrà dello 0,3% all'anno, fino a raggiungere il livello minimo del 9%". Cosa succede, invece, se lascia il Tfr in azienda? "Al contrario - spiega Conforti - qualora il lavoratore decidesse di lasciare il Tfr in azienda, al momento del pensionamento, verrà applicata l'aliquota media di tassazione del lavoratore dei cinque anni precedenti all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del Tfr". Quindi un'aliquota ben più alta.
Il secondo beneficio fiscale è legato ai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro. Infatti, si possono dedurre dal reddito complessivo i contributi versati fino a un massimo di 5.164,57 euro annui. Tale agevolazione contribuirà a far calare il reddito imponibile e di conseguenza le tasse da pagare.
Il terzo vantaggio è quello legato alla tassazione sui rendimenti messa a confronto con i rendimenti finanziari. Infatti, i rendimenti del Tfr, oggi, sono tassati all'11,50% rispetto all'aliquota del 26% applicata alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. Su questo punto, però, bisogna segnalare che l'aliquota sui rendimenti è stata portata al 20% dall'ultima legge di Stabilità.
Previdenza Complementare Anche Di Fonte Estera
18/04/2011 La riforma delle pensioni (Legge n. 335 del 1995), che ha introdotto il metodo contributivo per il calcolo delle prestazioni, ha come conseguenza che le pensioni dei futuri pensionati saranno meno generose rispetto a quelle pagate ai lavoratori andati in pensione nel passato. I lavoratori, pertanto, per mantenere, anche durante il periodo del pensionamento, un reddito non troppo diverso da quello avuto durante la vita lavorativa, dovranno integrare con altre forme la pensione garantita dalla previdenza obbligatoria.
Il sistema pensionistico del futuro è basato, quindi, su due pilastri: il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali, etc.) che assicura la pensione base; il secondo è rappresentato dalla previdenza complementare il cui fine è di integrare la pensione base e consentire il mantenimento di un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento (D. Lgs. 5 dicembre 2005 n.252; circolare n.70/E del 18 dicembre 2007).
La previdenza complementare a differenza di quella obbligatoria è:
- volontaria, infatti, il lavoratore può scegliere se aderire o meno a una forma pensionistica complementare;
- a capitalizzazione individuale, cioè i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti che al momento del pensionamento sono restituiti in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva;
- a contribuzione definita (per i lavoratori dipendenti possono essere istituite solo forme pensionistiche in regime di contribuzione definita), cioè si sa quanto si versa e la prestazione finale dipende dalle somme versate e da quanto ha reso il loro investimento, o a prestazioni definite (per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti possono essere istituite anche forme di prestazioni definite), cioè si stabilisce a priori il livello della prestazione (normalmente in rapporto al reddito) e si adegua di volta in volta l'importo dei contributi in vista dell'obiettivo prefissato;
- gestita da forme pensionistiche di diritto privato. In base alle modalità istitutive, le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive e individuali.
Nelle forme collettive (possono essere fondi pensione chiusi o fondi pensioni aperti) l'adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all'appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo.
Nelle forme individuali l'adesione avviene su base individuale, a prescindere dal tipo di attività prestata e dall'esercizio o meno di attività lavorativa. Le forme individuali sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni (Piani Individuali Pensionistici - PIP). E' possibile aderire sia a fondi complementari italiani sia a fondi stranieri. Nel secondo caso è però necessario prestare attenzione in quanto le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero costituiscono attività estere di natura finanziaria da indicate nella Sezione II del modulo RW del modello Unico in quando potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
I contributi a deducibilità ordinaria versati alle forme pensionistiche complementari, collettive o individuali, si deducono dal reddito complessivo del contribuente, per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Nel caso dei dipendenti pubblici, invece, oltre al tetto di 5.164,57 euro operano altri due limiti di deducibilità dei contributi ai fondi pensione e cioè il 12% del reddito e il doppio della quota di Tfr destinato al fondo.
Riguardo alla deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari di fonte estera, l'art. 1, co. 313 della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), che ha modificato l'art. 10, co. 1, lett. e-bis) del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR), ha introdotto la deducibilità anche per tali contributi, ma esclusivamente se versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (white list), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. Tale elenco è consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, cliccando su "Documentazione" e quindi su "Fiscalità internazionale".
Commenti all'articolo N° 0
★★★★★
Il vero moltiplicatore di soldi al calcio scommesse.
Una rendita sicura!
Scopri di più »
★★★★★
Se ami giocare online come noi ti consigliamo di provare Sisal.it.
Scegli il Bonus di Benvenuto che preferisci e scopri i vantaggi di far parte del mondo di Sisal Matchpoint!
Scopri di più »
★★★★★
La polizza auto a pagamento mensile. Perchè pagare tutto in una volta? Prima ti offre l'assicurazione auto a pagamento mensile senza finanziamento: paghi in 12 rate con carta di credito o PayPal. Prima Assicurazioni: l'agenzia assicurativa per auto, moto e furgoni e un'assistenza clienti dedicata con servizio sinistri 24/24h.
Calcola il tuo preventivo »
★★★★★
Lo spazio web migliore con il miglior supporto del pianeta, tutto italiano.
Scopri di più »